domenica 3 agosto 2008

Parlare di Democrazia Partecipata: l'avvallo


Vediamo quali articoli, costituzionali e internazionali, avvallano la nostra voglia di partecipazione. Una voglia che pretende che partecipazione e democrazia partecipativa vengano riconosciute dello status di valore fondamentale e vengano introdotte concretamente nella pratica normativa e amministrativa. Del resto l’orientamento esplicitato nell’art. I-46 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, dichiara che, accanto e complementarmente alle istituzioni di democrazia rappresentativa ed agli istituti di democrazia diretta, non solo la partecipazione in genere ma anche le forme più incisive della democrazia partecipativa abbiano un preciso collegamento con le realtà di base degli ordinamenti democratici. Riferimenti li troviamo anche nella nostra Costituzione Repubblicana, sono presenti, ad esempio, nell’art. 3.2, quando individua nel promovimento della partecipazione in campo politico, economico e sociale un fine generale dell’ordinamento della Repubblica e di tutta la sua azione, precisando che la “partecipazione” vi è prevista come un fine generale dell’azione della Repubblica, in stretta unione allo “sviluppo della persona umana”. Questo ragionamento non sta in piedi da solo, infatti viene sostenuto con l’art. 2, che esprime la centralità dei diritti della persona e il
loro complemento nelle formazioni sociali, e con l’art. 1 e l’appartenenza al popolo
della sovranità e del suo esercizio; inoltre, con tutti i diritti e i doveri
fondamentali degli individui e delle formazioni sociali codificati nella prima parte
della Costituzione. Pertanto la partecipazione diventa, sulla base dell’art. 3 e di queste altre norme, principio fondamentale delle regole e delle istituzioni repubblicane.Conseguentemente potremmo vedere Partecipazione Popolare e Democrazia Diretta e Partecipata come i contenuti di un vero e proprio “diritto soggettivo”, nella forma di un diritto individuale fondamentale: il che potrebbe ricondursi alla concezione tradizionale che concepisce l’ attività politica del cittadino come la vera e propria espressione di un diritto fondamentale (diritto politico).
Giorgio.

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