domenica 2 dicembre 2007

AUTONOMIA LOCALE



Un post oggi legato alle Autonomie locali,mi riprometto in seguito di analizzare quelli delle altre regioni a Statuto Speciale.Un saluto a tutti,Giorgio.
L'art.5 della Costituzione Italiana recita esattamente così:
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Questo veniva dichiarato nel sideralmente lontano 1948 (o giù di lì),se già allora,in un periodo di superunità territoriale necessaria,si riconosceva ad alcune territorialità l'autonomia,perchè negarla oggi (che l'unità e la “democrazia” sono ampiamente salde) ad ogni territorio italiano?
Si teme forse che rendendo fiscalmente ed economicamente indipendenti i territori alcuni di essi,tenuti sotto il giogo della malavita e della povertà e della disocupazione,si possano liberare dalla schiavitù?
Si teme forse che una volta liberatisi da questa situazione i territori non possano più essere terreno atto al voto di scambio?
Ricordiamo a chi di dovere che l'art.4 della Costituzione Italiana recita esattamente così:
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Ci rispondano i signori che ci comandano,perchè il silenzio è segno di assenso.
Leggetevi ora alcuni articoli del testo originale che descrive l'Autonomia del Trentino Alto Adige e trovatemi motivi di dinego per altre situazioni locali.
Art. 4.
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello
Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali,
nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della
Repubblica, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative sulle seguenti
materie:
ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
ordinamento degli enti para-regionali;
circoscrizioni comunali;
espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello
stato;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
impianto e tenuta dei libri fondiari;
servizi antincendi;
agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico,
istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali;
alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna ;
caccia e pesca;
assistenza sanitaria ed ospedaliera;
ordinamento delle camere di commercio;
comunicazioni e trasporti di interesse regionale;
sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dalla Regione
e dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale;
turismo e industrie alberghiere.
Art. 5.
La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle
leggi dello Stato, emana norme legislative sulle seguenti materie:
ordinamento dei comuni e delle province;
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
incremento della produzione industriale e delle attività commerciali;
ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse dì
risparmio e casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere
regionale;
utilizzazione delle acque pubbliche;
assunzione diretta di servizi di interesse generale e loro gestione a mezzo di
aziende speciali;
opere idrauliche della quarta e quinta categoria;
opere di bonifica.
Art. 6.
Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione
ha la facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le
disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costruire appositi
istituti autonomi o agevolarne la istituzione.
Le casse mutue malattie esistenti nella Regione, che siano state fuse
nell’Istituto per l’assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere
ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti
patrimoniali.
Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono
essere inferiori a quelle dell’istituto predetto.
Art. 8.
La Regione può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di
aziende di credito a carattere regionale o locale, sentito il parere dei
Ministro per il tesoro.
L'autorizzazione all'apertura ed al trasferimento di sportelli bancari di
aziende, che svolgono operazioni di credito anche in altre regioni, è data dal
Ministro per il tesoro sentito il parere del Presidente della Giunta regionale.
Art. 12.
Le Provincie emanano norme legislative sulle seguenti materie nei limiti
indicati nell'art. 5: 1) polizia locale urbana e rurale; 2) scuole materne;
istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed
artistica; 3) assistenza, scolastica.
Art. 59.
Sono devoluti alla Regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo
territorio, relative ai beni situati nello stesso.
Art. 60.
E' devoluta, alla Regione una percentuale del gettito del lotto, dei monopoli e
delle tasse e imposte sugli affari, riscosso nel territorio della Regione. La
percentuale stessa è determinata ogni anno d'accordo fra il Governo e il
Presidente della Giunta regionale.
Art. 61.
E' devoluto alla Regione il provento dell'imposta governativa riscossa nella
Regione stessa per l'energia e il gas ivi consumati.
Art. 62.
Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella
Regione, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore
della Regione i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di
legge.
Art. 63.
La Regione può stabilire un'imposta, in misura non superiore a L. 0,10, per ogni
chilovattora di energia elettrica prodotta nella Regione. Da tale imposta sono
esenti le Ferrovie italiane dello Stato per l'energia consumata esclusivamente
per i propri servizi.
E' soppressa, nell'ambito del territorio della Regione, l'applicazione dell'art.
53 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
Art. 64.
La Regione può stabilire un'imposta di soggiorno, cura e turismo.
Art. 65.
La Regione ha, facoltà, di istituire con legge tributi propri in armonia coi
principi del sistema tributario dello Stato e di applicare una sovrimposta sui
terreni e fabbricati.
Art. 66.
La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente
garantiti per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente per
una cifra non superiore alle entrate ordinarie.
Art. 67.
Sono devoluti alle Provincie i nove decimi del gettito delle imposte erariali
sui terreni e fabbricati e sui redditi agrari riscosse nei loro territori.
Art. 68.
Sono devoluti alle Provincie i nove decimi del gettito dell'imposta sui redditi
di ricchezza mobile riscossa nei loro territori.
Art. 69.
La Regione ha facoltà di autorizzare con legge aumenti di imposte, di tasse e di
contributi, comprese le imposte di consumo spettanti ai Comuni e alle Provincie,
nonchè le eccedenze delle sovrimposte fondiarie, nella misura necessaria a
conseguire il pareggio dei bilanci.
Art. 70.
Allo scopo di adeguare le finanze delle Provincie al raggiungimento delle
finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, ad esse è
assegnata annualmente dal Consiglio regionale una quota delle entrate tributarie
della Regione in proporzione del gettito ricavato rispettivamente nel territorio
delle due Provincie.
Al medesimo scopo la Regione può, in casi eccezionali, assegnare una quota di
integrazione ai Comuni.

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